Emergenza Coronavirus – Il controllo del Green Pass nei luoghi di lavoro
Con la pubblicazione del decreto-legge 127 del 21/09/2021 è stata introdotta la necessità di possedere, ed esibire su richiesta, il green pass per svolgere attività lavorativa.
Riepiloghiamo brevemente gli obblighi dei datori di lavoro:
- Informare i lavoratori e chiunque acceda in azienda dell’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass
- Individuare i soggetti incaricati del controllo
- Predisporre delle modalità operative / procedurali per l’esecuzione delle verifiche.
Per approfondimenti sui punti 1 e 2 si rimanda alla precedente news.
L’informativa ai lavoratori dell’azienda, e a quelli che vi accedono in forza di un contratto esterno, può essere resa attraverso:
- La firma dell’informativa all’ingresso
- L’apposizione di cartellonistica in prossimità dell’accesso al luogo di lavoro
- L’invio di mail / informative ai fornitori.
Gli incaricati del controllo del Green Pass in azienda devono essere formalmente nominati: è possibile scaricare qui un modello di nomina.
La definizione di una procedura per l’effettuazione dei controlli sul possesso della certificazione Verde attraverso l’uso dell’App Verifica C19 è un aspetto centrale delle disposizioni di legge. A questo link è possibile scaricare un modello di procedura che dovrà essere personalizzato con l’indicazione delle specifiche modalità messe in atto in azienda: scarica qui il modello di procedura.
L’incaricato alle verifiche potrà registrare l’effettuazione dei controlli con un apposito registro (già allegato al modello di procedura).
Domande e risposte in materia di controllo del Green Pass
Si riepilogano qui di seguito alcune risposte ai quesiti pratici posti più di frequente.
Il lavoratore non ha il green pass ma chiede di accedere esibendo il certificato della prima dose della vaccinazione che ha effettuato qualche giorno fa: può accedere in azienda?
No, la legge richiede il possesso della Certificazione Verde e il datore di lavoro, o un suo incaricato, è tenuto a controllare quel documento e non altri.
Inoltre, la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla Piattaforma nazionale-DGC dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 12 mesi. Casi particolari riguardano i guariti dal COVID (si rimanda alla pagina ufficiale del governo per tutti i dettagli https://www.dgc.gov.it/web/faq.html )
Ho un’attività di parrucchiera: devo controllare il Green Pass anche ai clienti?
No, l’obbligo di Green Pass vige solamente per colore che accedono ai luoghi di lavoro per attività lavorativa (o di formazione o di volontariato…).
Se l’azienda intende effettuare il controllo a campione, come deve organizzarsi?
La norma non fornisce indicazioni precise ma è ragionevole ritenere che il controllo a campione debba essere fatto su un campione significativo dei lavoratori presenti in azienda e in modo tale che vi sia rotazione tra i soggetti controllati, al fine di controllare in maniera omogenea tutto il personale. Anche il controllo a campione deve essere quotidiano, come indicato dalle interpretazioni più recenti.
E’ possibile tenere in azienda copie dei Green Pass dei lavoratori o registrare le date di scadenza degli stessi?
No, la normativa sulla privacy non consente al datore di lavoro di trattare questi dati.
E’ possibile chiedere preventivamente ai lavoratori se possiedono o meno il Green Pass?
Si, Il DL “Capienze” 139 del 8/10/2021 ha inserito esplicitamente la seguente precisazione:
In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies [possesso del Green Pass] con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
Tale precisazione rende possibile da parte de datore di lavoro la richiesta di comunicare il possesso/non possesso della Certificazione verde COVID-19 valida per accedere ai luoghi di lavoro. La richiesta, e la conseguente risposta, dovranno essere effettuate in forma scritta e non dovrà essere inviata alcun documento (es. Green Pass, certificato di vaccinazione…).
Si evidenzia che, tale prassi, finalizzata a rendere possibile l’organizzazione aziendale, non esclude l’obbligo di verifica e controllo del possesso di Green Pass da parte del datore di lavoro.
E' necessario modificare il Protocollo COVID?
La procedura di controllo è un documento a sè stante che non implica una revisione del Protocollo.
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