i2Sicurezza
Servizi per la sicurezza sul lavoro

Sicurezza nei cantieri

SICUREZZA NEI CANTIERI

SERVIZI OFFERTI

  • Piani operativi (POS)
  • Coordinamento sicurezza in Progettazione ed Esecuzione lavori
  • Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
  • 19 Ott

    SICUREZZA CANTIERI: LA CASSAZIONE ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE SE E’ NOMINATO IL COORDINATORE

    La corte di cassazione si è espressa in merito al ricorso avvenuto a seguito di un infortunio mortale. Il caso in esame riguarda la morte di un lavoratore, deceduto a causa di un infortunio mortale per gravi violazioni delle misure di sicurezza sul cantiere.
    In particolare, la società committente dei lavori per la costruzione di una palazzina di civile abitazione subappaltava i lavori ad altra impresa. Quest’ultima, a sua volta, subappaltava ad altre due imprese le lavorazioni relative alle opere di muratura e alle opere di intonacatura. Un lavoratore dipendente dell’impresa subappaltatrice di intonacatura, durante la sua attività, precipitava nel vano ascensore causandone il decesso.
    Alla luce del fatto il Tribunale di Milano, verificata l’assenza di tutte le misure di protezione contro il rischio di caduta dall’alto, ha condannato le seguenti figure:
    1. il committente ritenuto responsabile del reato in quanto ometteva di valutare l’idoneità e la completezza del PSC, con riguardo all’assenza nel predetto PSC di misure di prevenzione del rischio di caduta nel vuoto.
    2. il direttore tecnico dei lavori in quanto:
    - ometteva di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati in subappalto;
    - ometteva di verificare l’adeguatezza del POS dell’impresa di intonacatura;
    - ometteva di coordinare gli interventi delle imprese esecutrici;
    - ometteva l’applicazione di misure di protezione adeguate per il rischio cadute nel vano ascensore.
    3. Il direttore di fatto del cantiere in quanto:
    - ometteva di provvedere affinché, durante l’intonacatura delle aree di sbarco, le aperture sul vano ascensore fossero adeguatamente protette contro il rischio di caduta nel vuoto;
    - disponeva, invece, che i lavoratori procedessero alla intonacatura previa rimozione delle tavole poste a protezione del suddetto vano.

    construction 1510561 1920Il giudizio della Corte di Appello di Milano conferma in buona parte quanto affermato dal Tribunale di Milano: di fatto, la Corte di appello assolve solo la società di committenza e quella appaltatrice, confermando il resto dell’impugnanza.

    La decisione definitiva spetta dunque alla Corte di Cassazione, la quale annulla la sentenza nei confronti del committente per non aver commesso il fatto e rigetta, invece, gli altri ricorsi.
    In base a quanto osservato dalla Cassazione, la società committente si era limitata a conferire l’incarico per la costruzione senza prendere parte ad essa. Inoltre, aveva nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, destinatario degli obblighi previsti.
    Per quanto riguarda, invece, l’appaltatore dei lavori, egli è destinatario di specifici obblighi di vigilanza sulla sicurezza dei lavori effettuati dalla imprese subappaltatrici.
    Tra gli obblighi, la valutazione circa l’adeguatezza del POS adottato dalle stesse.
    Nel caso specifico, nel piano di sicurezza dell’impresa subappaltatrice, alle cui dipendenze era il lavoratore deceduto, non vi era alcuna misura di prevenzione dai rischi circa le lavorazioni in prossimità delle aperture vicino gli ascensori. Solo generiche previsioni relative al rischio di caduta dall’alto.

  • 17 Ott

    DURC ONLINE: COME VERIFICARE LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IN TEMPO REALE

    document 428338 1920Attraverso il sito dell’INAIL alla sezione “Assicurazione” è ora disponibile il servizio di verifica della regolarità contributiva - Durc online. Questo servizio permette verificare in tempo reale, la posizione debitoria di un’azienda o di un lavoratore autonomo, nei confronti di Inps, Inail e Casse edili indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.
    Se il controllo evidenzia una situazione di regolarità, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione; in questo caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line.
    D’altra parte, qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, l’invito alla regolarizzazione entro 30 giorni dall’interrogazione che ha evidenziato la non conformità. Nel caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
    Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007(abrogato dal d.m. 30.1.2015).

    Per maggiori in formazioni sul servizio di Durc online 

  • 23 Mag

    Scale portatili, nuova guida Inail

    Sull'utilizzo delle scale portatili

    Arriva dall’Inail una guida illustrata con immagini ad alta definizione e didascalie multilingue (italiano, inglese, francese, rumeno e albanese)

    Nella guida vengono illustrate condizioni tipiche di lavoro con le seguenti tipologie di scale:

    • scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore
      scala movibile con piattaforma (UNI EN 131-7)
      scala doppia con piattaforma
      scala trasformabile a tre tronchi in posizione di appoggio
      scala telescopica
      scala a sfilo con meccanismo
      scala trasformabile in posizione di scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità superiore
      scala semplice di appoggio
  • 28 Apr

    LAVORI IN QUOTA: ENTRA IN VIGORE LA LEGGE REGIONALE FVG

    falling 98715 1280Il 21 aprile 2016 è entrata in vigore la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 Friuli Venezia Giulia contenente “Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto“, pubblicata il 21 ottobre 2015 sul BUR.
    Scopo della legge è quello di garantire le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a imprese, lavoratori autonomi e committenti. All’interno della legge regionale vengono definite le opportune misure preventive e protettive da prevedere in fase di progettazione e da adottare in fase di realizzazione degli interventi edilizi soggetti a SCIA, DIA, permesso di costruire, CIL e CILA.
    Per questi interventi vengono indicati gli adempimenti da adottare durante le seguenti attività:
    • transito, accesso ed esecuzione dei lavori sulla copertura
    • manutenzione e verifica
    • riparazione e installazione di impianti
    Vengono inoltre indicati gli elementi da inserire nell’elaborato tecnico della copertura.

    Per maggiori informazioni consultare la legge regionale.

  • 06 Apr

    OBBLIGO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PONTEGGI

    CatturaL’Inail rende disponibile (qui) il nuovo quaderno dedicato alla sicurezza dei ponteggi, in varie lingue e con immagini ad alto dettaglio.

    In tutti i lavori in cui sia necessario montare e smontare un ponteggio, i lavoratori devono ricevere adeguata formazione e addestramento secondo quanto definito dall’art. 136 del D.Lgs 81/2008 rispettando i contenuti definiti dall’Allegato XXI.

    Pertanto, tutti gli operatori edili e non addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi devono frequentare un corso di formazione completo della durata di 28 ore suddiviso in:

    • Modulo giuridico normativo (4h)
    • Modulo tecnico (10 h)
    • Modulo pratico (14h)

    Al termine del percorso formativo viene rilasciato l’attestato di formazione con validità quadriennale.

    Trascorsi i 4 anni, i lavoratori dovranno procedere all'aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore di cui 3 con contenuti tecnico pratici.

    i2Sicurezza vi propone un corso di aggiornamento ponteggi per la giornata di venerdì 18 luglio a Gruaro (VE).

    Per maggiori informazioni consultare la sezione corsi in partenza.

  • 11 Gen

    Gare d'appalto: oneri di sicurezza

    Gare d'appalto: gli oneri di sicurezza aziendale vanno indicati anche quando il bando non lo prevede

    In tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni).
    I giudici del Consiglio di Stato chiariscono che quand’anche si dovesse ritenere che il bando di gara abbia escluso l’obbligo per le imprese di indicare i costi di sicurezza aziendale in sede di offerta, è comunque sempre obbligatorio indicarli.

© Copyright 2024 - i2Sicurezza | Sicurezza sul lavoro e formazione professionale specialistica e finanziata by i2Sicurezza - Created by Fabio Rizzo

Studio i2Sicurezza - Via Zappetti, 20 - 30026 Portogruaro (VE) - P.IVA 02544480276 - Privacy e note legali