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SERVIZI OFFERTI

  • Valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS)
  • Denuncia rifiuti MUD
  • Pratiche per autorizzazione scarichi
  • Progettazione impianti depurazione
  • Pratiche per autorizzazione emissioni in atmosfera
  • Progettazione impianti trattamento aria
  • Perizie
  • Monitoraggio qualità dell’aria, dell’acqua e classificazione dei rifiuti
  • Assistenza tecnico-legale
  • Formazione in tema ambientale

  • 03 Feb

    Proroga scadenza MUD e nuova modulistica

    Nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 16 del 21.01.2022 è stato pubblicato il DPCM 17 dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022” con il quale è stato approvato il modello MUD 2022 relativo all'anno 2021. 

    Chi è obbligato alla presentazione del MUD? Nella nostra news dell'anno scorso trovate il riepilogo dei soggetti obbligati a presentare il MUD - clicca qui - niente è cambiato per l'anno 2022.

    Considerato che il DPCM 17 dicembre 2021 è stato pubblicato in G.U. il 21.01.2022, il termine per la presentazione della dichiarazione è prorogato dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022.

    Le principali modifiche del nuovo modello, di interesse per le aziende,  sono di seguito elencate:

    • Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
    • Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
    • La scheda "CG- costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
    • Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

    Il MUD 2022 va presentato con le modalità consuete (via telematica o via PEC). Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay e carta di credito e con PagoPa. Quest'ultima possibilità è esclusiva laddove l'invio della comunicazione venga effettuato via PEC (MUD Semplificato e Comunicazione Rifiuti Urbani).

  • 19 Feb

    Ambiente - Proroga della presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale

    COS’È IL MUD?

    È il modello unico di dichiarazione ambientale per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente.

    COME E QUANDO PRESENTARE IL MUD 2021

    Con il DPCM 23 dicembre 2020, che abroga il DPCM 24 dicembre 2018, è stato presentato il nuovo MUD da utilizzare per le dichiarazioni per via telematica alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui si trova l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

    Il DPCM 23/12/20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021, posticipa inoltre la scadenza per la presentazione del MUD 2021 al 16 giugno 2021.

    CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD?

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi ;
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (Art.184 co.3 lettere c, d, g).

    CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTAZIONE DEL MUD?

    • Produttori iniziali di rifiuti speciali NON pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) dell’art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti;
    • Produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali NON pericolosidi cui all’art.184 co.3 lettere c), d), g);
    • Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali);
    • Imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010;
    • Imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi.

    I professionisti del nostro studio offrono dei servizi dedicati per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale della tua attività.

    Contattaci per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 19 Mar

    Decreto “Cura Italia”: Proroghe scadenze ambientali

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è stato pubblicato il Decreto Legge  17.03.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” conosciuto come Decreto “Cura Italia” che entra in vigore il 17 marzo 2020.

     In particolare l'articolo 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) stabilisce che sono prorogati al 30 giugno 2020 (anziché al 30 aprile 2020) i seguenti termini di:

    • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
    • versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
    • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori;
    • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione annuale della quantità di RAEE trattati.

     Restiamo a disposizione ai nostri contatti.

     

  • 27 Mar

    Abolizione definitiva SISTRI ed istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12.02.2019 è stata pubblicata la Legge 11.02.2019 n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 (Decreto Semplificazioni)” che è entrata in vigore in data 13 febbraio 2019 e il cui articolo 6 prevede i seguenti punti:

    - dal 1° gennaio 2019 è soppresso il SISTRI e di conseguenza non sono dovuti i relativi contributi annuali;

    - dal 13 febbraio 2019 è istituito il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” a cui dovranno iscriversi “enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 (Comuni, o loro consorzi e le comunità montane).

    I termini di iscrizione, modalità di funzionamento, adempimenti (anche economici) e le norme sanzionatorie a carico dei soggetti obbligati all'iscrizione al nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente:

    - dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale i soggetti garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli attuali adempimenti (registri di carico/scarico, formulari di trasporto rifiuti denuncia annuale rifiuti MUD), compresa la compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico e dei formulari in formato digitale e la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto rifiuti anche mediante PEC, continuando ad applicarsi le relative regole e le sanzioni.

    Denuncia annuale rifiuti MUD 2019: variazione modalità di compilazione modulistica e proroga termine di presentazione

    Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22.02.2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.12.2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019” con il quale è stato approvato il nuovo modello MUD per l'anno 2019 relativo all'anno di riferimento 2018.

    L'adozione della nuova modulistica ha comportato lo slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione dal 30 aprile 2019 al 22 giugno 2019.

    Link al testo della Gazzetta Ufficiale in formato PDF: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/12/36/sg/pdf

  • 26 Apr

    Regolamento misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per uso sicuro da parte di utilizzatori non professionali

    Nota del Ministero della Salute in merito al Decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 sulla vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali

    In data 20 aprile 2018 è stata pubblicata dal Ministero della Salute una nota esplicativa in merito alle norme del Decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali”.

    La nota spiega che i prodotti interessati saranno indicati in etichetta con la seguente dicitura: "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e dalla sigla PFnPO (ornamentali) o PFnPE (edibili). Il decreto entrerà in vigore il 2 maggio e saranno regolari solamente i prodotti che rispetteranno i requisiti degli articoli 7 e 8.

    I prodotti che, dal 16 agosto p.v. risulteranno privi della citata dicitura in etichetta saranno ad esclusivo “uso professionale”, a prescindere dagli impieghi autorizzati e dalla classificazione di pericolo.  L’implementazione delle misure e dei requisiti previsti dal Decreto determinerà la netta demarcazione delle due categorie di prodotti, per uso professionale o non professionale, consentendo la piena efficacia delle disposizioni dell’art.10, comma 3, del D.lgs. n. 150/2012.

    Obblighi per gli utilizzatori professionali

    L’utilizzatore professionale che intenda acquistare e/o utilizzare i suddetti prodotti, PFnPO o PFnPE, è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione, da esibire all’acquisto, ed è sottoposto agli adempimenti previsti per i prodotti fitosanitari per uso professionale, concernenti la registrazione dei trattamenti, lo stoccaggio e lo smaltimento ecc.

    Obblighi per i rivenditori

    Il rivenditore di PFnPE è tenuto al possesso dell’abilitazione alla vendita di cui all’art. 8 del D.lgs.150/2012, mentre la vendita al dettaglio dei PFnPO è consentita anche ai rivenditori non specificatamente qualificati nel settore dei prodotti fitosanitari, presso supermercati, garden-center e altri canali della microdistribuzione, come già previsto ai sensi dell’art. 28 del
    D.P.R. n 290/2001 per tale tipologia di prodotti.

    Il rivenditore di prodotti per uso non professionale è tenuto a fornire all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, in particolare sulle corrette condizioni di stoccaggio, manipolazione ed uso e per lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

    Il rivenditore dovrebbe, inoltre, orientare l’acquirente per la scelta della taglia più adatta alle sue esigenze in funzione del numero di piante da trattare o dell’estensione dell’area, in quantitativi non eccedenti il reale fabbisogno ed informarlo sulla durata massima di validità dell’autorizzazione. Nel locale di vendita deve essere affissa apposita cartellonistica contenente le informazioni generali sopra richiamate.

    Link al decreto e alla nota esplicativa pubblicati dal Ministero della Salute:

    Decreto 22 gennaio 2018

    Nota del 20 aprile 2018

     

  • 15 Gen

    VIA E VAS: CORSI ON LINE IN ARRIVO SUL NOSTRO SITO!

    COSA SI INTENDE PER VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA?

    La valutazione di impatto ambientale (VIA) è una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente [come Ministero dell'Ambiente o Regione] finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di opere civili e industriali. La valutazione di impatto ambientale viene effettuata dopo l'elaborazione del progetto.

     

    La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva. La Valutazione di impatto strategica, viene eseguita contestaulmente all'elaborazione del piano o programma.

    A breve, sul nostro sito saranno disponibili corsi on line per VIA e VAS.

     

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